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L'art.1 del D.L. 27/05/2008, N. 13, esenta dal
pagamento dell'ICI l'abitazione principale del soggetto passivo a
condizione che non sia accatastata nelle Cat: A1, A8 e
A9.
I contribuenti potranno godere dell'esenzione già
per il pagamento dell'acconto ICI per il 2008 e quindi a decorrere
dal 16 giugno.
Benché la norma non sia esplicita si ritiene che il
regime di favore in discorso si estenda anche per le pertinenze
dell'abitazione principale anche tenendo conto di quanto disposto
dagli artt. 817 e 818 del codice civile, da cui emerge che le
pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento della casa
principale.
L'esenzione di cui all'art. 1 si estende
anche:
- Abitazioni assimilate all'abitazione principale
dal Comune (vedere art. 5 del Regolamento ICI)
Vista la scadenza ravvicinata del termine del
versamento e la mancanza al momento di chiarimenti da parte del
Ministero si consiglia di effettuare il versamento di acconto
tenendo conto delle istruzioni sopra elencate, eventuali conguagli
di imposta, se dovuti, saranno effettuati con il versamento di
saldo.
N.B. LE PERTINENZE E L'USO GRATUITO DEVONO
OBBLIGATORIAMENTE ESSERE DICHIARATE AL COMUNE.
DICHIARAZIONE
Dal 2008 è stato soppresso l'obbligo della
presentazione della dichiarazione di variazioni ICI.
Tale obbligo, tuttavia, permane ogniqualvolta
l'immobile sia interessato da una riduzione, un'esenzione,
un'aliquota agevolata, un uso gratuito, qualora si tratti di
immobile il cui imponibile è determinato sulla base delle scritture
contabili ovvero quando si tratti di un'area
fabbricabile.
E' consigliabile fare una nuova dichiarazione
qualora si rincontrassero errori nella precedente.
Nel caso la dichiarazione debba essere presentata,
permangono gli adempimenti sino ad oggi previsti, e dunque la
necessità della presentazione entro l'anno successivo a quello in
cui sono intervenute variazioni, utilizzando il mod. ministeriale
scaricabile da questo sito o in distribuzione presso l'Ufficio
Tributi, ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI:
- con consegna diretta all'ufficio
tributi
- con spedizione a mezzo posta al Comune di Piobesi
T.se
- C.so Italia 9, con raccomandata senza RICEVUTA DI
RITORNO recante la dicitura "DICHIARAZIONE ICI".

Comune di Piobesi Torinese
( Provincia di Torino)
Corso Italia 9 , 10040
Tel. 011 96.57.783 - Fax. 011 96.50.978
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L'UFFICIO TRIBUTI E' A DISPOSIZIONE PER OGNI
CHIARIMENTO O AIUTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA NEI SEGUENTI
ORARI:
MARTEDI' DALLE ORE 9,00 ALLE ORE
12,30
GIOVEDI' DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30
- DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,30
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