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L'Assessore al
Bilancio
Premesso che
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gli articoli 20,
comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge
specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i
tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di
operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo
in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli
casi;
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il medesimo art. 20,
comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata
nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in
particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli
dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa;
b) raccolgano detti
dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino
periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza
ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi;
d) trattino i dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o
di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili
anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo;
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sempre ai sensi del
citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con
atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera
g);
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il parere del Garante
per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su
"schemi tipo";
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l'art. 20, comma 4,
del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga
aggiornata e integrata periodicamente;
VISTE le restanti
disposizioni del Codice;
CONSIDERATO che
possono spiegare effetti maggiormente significativi per
l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché
interamente mediante siti web, o volte a definire in forma
completamente automatizzata profili o personalità di interessati,
le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da
diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e
giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché
la comunicazione dei dati a terzi;
RITENUTO di
individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento
alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente
significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo
Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto
tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre
informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare
del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di
diffusione;
RITENUTO, altresì, di
indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo
Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di
rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
CONSIDERATO che per
quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato
il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del
Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza
e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati
rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle
predette operazioni per il perseguimento delle finalità di
rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché
all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le
medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei
motivi;
VISTO il
provvedimento generale del Garante della protezione dei dati
personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23
luglio 2005); VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento
dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere
espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data
...;
VERIFICATA la
rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e
quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del
Garante;
CONSIDERATA la
necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione
nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione ...
(all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune; nel periodico
edito dal Comune; mediante affissione presso
...);
RILEVATO che il
presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile,
eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua
diffusione.
Propone che il Consiglio Comunale
Esamini ed approvi la
bozza del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziali dei Comuni ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,
composto da n. 3 articoli , che si allega per farne parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo
Il Consiglio Comunale Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco
;
Acquisiti i pareri
favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti del T.U. D.Lgs n.
267 del 18/8/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi
competenti, relativi alla regolarità tecnica e
contabile;
Senza sviluppo di
discussione Con votazione espressa per alzata di mano e con il
seguente risultato:
presenti n. 16
votanti n 16 favorevoli n. 16 contrari n. / astenuti n.
/
DELIBERA Di approvare
la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte
ritenendo le stessi parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
Pareri art. 49 T.U.
D. Lgs. n.267/2000:
REGOLARITA' TECNICA: - FAVOREVOLE
Il Responsabile del
servizio (Paoli Laura )
REGOLARITA' CONTABILE: - FAVOREVOLE
Il Responsabile
dell’area finanziaria (Dott. Salvatore
Circhirillo)
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