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L'Assessore al Bilancio
Premesso che :
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gli articoli 20, comma
2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono
che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità
di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e
giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,
il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati
e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che
ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi;
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il medesimo art. 20,
comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata
nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in
particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le
relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso
per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei
singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri
o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che
non richiedono il loro utilizzo;
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sempre ai sensi del
citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con
atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
-
il parere del Garante
per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su
"schemi tipo";
-
l'art. 20, comma 4, del
Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata
e integrata periodicamente;
VISTE le restanti
disposizioni del Codice;
CONSIDERATO che possono
spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le
operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti
web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o
personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche
di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni
sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento,
nonché la comunicazione dei dati a terzi;
RITENUTO di individuare
analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette
operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per
l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le
operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da
diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie
detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a
terzi, nonché di diffusione;
RITENUTO, altresì, di
indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune
deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante
interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco,
cancellazione e distruzione);
CONSIDERATO che per quanto
concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto
dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con
particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto
alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni
per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico
individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a
rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione
scritta dei motivi;
VISTO il provvedimento
generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno
2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);
VISTO lo schema tipo di
regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in
conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati
personali in data ...;
VERIFICATA la rispondenza
del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non
necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;
CONSIDERATA la necessità di
dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della
comunità locale attraverso la pubblicazione ... (all'albo pretorio e nel
sito Internet del Comune; nel periodico edito dal Comune; mediante
affissione presso ...);
RILEVATO che il presente
atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e
pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta
delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.
Propone che il Consiglio Comunale
Esamini ed approvi la bozza del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziali dei
Comuni ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, composto da n. 3
articoli , che si allega per farne parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo
Il Consiglio
Comunale
Udita la parte motiva e la
proposta del Sindaco ;
Acquisiti i pareri
favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti del T.U. D.Lgs n. 267 del
18/8/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi
alla regolarità tecnica e contabile;
Senza sviluppo di discussione
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato,:
presenti n. 16
votanti n 16
favorevoli n. 16
contrari n. /
astenuti n. /
DELIBERA
Di approvare la parte
motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo le
stessi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
Pareri art.
49 T.U. D. Lgs. n.267/2000:
REGOLARITA' TECNICA:
- FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio
(Paoli Laura ) |
REGOLARITA' CONTABILE:
- FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’area finanziaria
(Dott. Salvatore Circhirillo) |
Allegato alla
deliberazione C.C. n. 40 del 30/11/05
COMUNE DI PIOBESI TORINESE
( Provincia di Torino )
REGOLAMENTO PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL COMUNE
INDICE
ART. 1 -
Oggetto del Regolamento
ART. 2 - Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
ART. 3 - Riferimenti normativi
ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento in
attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati
sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune
nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In attuazione delle
disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente
Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 35 , identificano i tipi
di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo
trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle
specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei
singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59,
60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).
I dati sensibili e
giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa
verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la
raccolta non avvenga presso l'interessato.
Le operazioni di
interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel
presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo
svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il
perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate
e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei
dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
I raffronti e le
interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute
dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta
indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che
ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate
utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché
la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse
esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei
singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle
disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg.
n. 196/2003).
Sono inutilizzabili i dati
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).
ARTICOLO 3
Riferimenti normativi
Al fine di una maggiore
semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni
di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle
schede, si intendono come recanti le successive modifiche e
integrazioni.
INDICE DEI TRATTAMENTI
(Cliccare sul n. corrispondente per aprire la scheda)
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N° scheda |
Denominazione
del trattamento |
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1 |
Personale - Gestione del
rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo
presso il Comune |
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2 |
Personale / Gestione del
rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo
presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di
benefici connessi all'invalidità civile per il personale e
all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da
riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa |
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3 |
Servizi demografici /
Anagrafe - gestione dell'anagrafe della popolazione
residente e dell'anagrafe della popolazione residente
all'estero (AIRE) |
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4 |
Servizi demografici /
Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato
civile |
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5 |
Servizi demografici /
Elettorale - attività relativa all'elettorato attivo e
passivo |
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6 |
Servizi demografici /
Elettorale - attività relativa alla tenuta degli albi degli
scrutatori e dei presidenti di seggio |
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7 |
Servizi demografici /
Elettorale - attività relativa alla tenuta dell'elenco dei
giudici popolari |
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8 |
Servizi demografici /
Leva - attività relativa alla tenuta del registro degli
obiettori di coscienza |
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9 |
Servizi demografici /
Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva e
dei registri matricolari |
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10 |
Servizi sociali -
Attività relativa all'assistenza domiciliare |
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11 |
Servizi sociali -
Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di
handicap o con disagio psico-sociale |
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12 |
Servizi sociali -
Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento
in Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc |
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13 |
Servizi sociali -
Attività ricreative per la promozione del benessere della
persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di
vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del
disagio sociale |
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14 |
Servizi sociali -
Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari
per la concessione di contributi, ricoveri in istituti
convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi,
non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi
psico-sociali) |
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15 |
Servizi sociali -
Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione
del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in
condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio
educativo, ludoteca, ecc.) |
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16 |
Servizi sociali -
Attività di sostegno delle persone bisognose o non
autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto |
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17 |
Servizi sociali -
Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle
persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite
centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per
prevenzione) |
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18 |
Servizi sociali -
Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al
nucleo familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei
minori |
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19 |
Servizi sociali -
Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.)
ed all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.) |
|
20 |
Servizi sociali -
Attività relative alla concessione di benefici economici,
ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia
residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario |
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21 |
Istruzione e cultura -
Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e
dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari
e medie |
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22 |
Istruzione e cultura -
Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio |
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23 |
Istruzione e cultura -
Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione |
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24 |
Polizia municipale -
Attività relativa all'infortunistica stradale |
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25 |
Polizia municipale -
Gestione delle procedure sanzionatorie |
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26 |
Polizia municipale -
Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa |
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27 |
Polizia municipale -
Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e
sanità, nonché di polizia mortuaria |
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28 |
Polizia municipale -
Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi |
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29 |
Rilascio delle licenze
per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la
pubblica sicurezza |
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30 |
Avvocatura - Attività
relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed
alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonché alla
consulenza e copertura assicurativa in caso di
responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione |
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31 |
Politiche del lavoro -
Gestione delle attività relative all'incontro
domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla
formazione professionale |
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32 |
Gestione dei dati
relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori
civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti,
aziende e istituzioni |
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33 |
Attività politica, di
indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e
documentazione dell'attività istituzionale degli organi
comunali |
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34 |
Attività del difensore
civico comunale |
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35 |
Attività riguardante gli
istituti di democrazia diretta |
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